Riforma dei condomini: la videosorveglianza è finalmente lecita

La normativa condominiale prevede che l’installazione di sistemi di videosorveglianza nelle parti comuni possa essere deliberata dall’assemblea a maggioranza semplice, secondo quanto disposto dall’articolo 1122-ter del Codice Civile. Questa disposizione chiarisce definitivamente i dubbi giurisprudenziali precedenti, attribuendo all’assemblea condominiale il potere di decidere in merito, mentre l’amministratore è responsabile dell’acquisto e della gestione degli impianti, nel rispetto delle normative sulla privacy.

Tra gli obblighi previsti ci sono l’uso di cartelli informativi, la definizione dei tempi di conservazione delle immagini, la nomina di un responsabile per il trattamento dei dati e, in alcuni casi, la richiesta di verifica preliminare al Garante. L’inosservanza di queste regole può comportare responsabilità amministrative, penali e civili.

La normativa non si applica ai sistemi di videosorveglianza per spazi privati, come appartamenti, box o pertinenze, che restano soggetti alle regole generali per la tutela della privacy dei terzi. Questo quadro normativo offre nuove opportunità al settore della sicurezza, rispondendo alla crescente esigenza di protezione nelle parti comuni dei condomini, spesso soggette a episodi di violenza o vandalismo.